Secondo quanto riporta l’Agenzia delle Entrate, per ciascun intervento sono previsti dei tetti massimi di spesa.
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.
In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
c) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000.
d)Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente a uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti.
Nel caso in cui gli interventi trainanti non possano essere eseguiti, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.